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Risposte alle domande più frequenti

Come può un medico prescrivere una ricetta elettronica o un farmacista/laboratorio specialistico erogarla?

Tutti i soggetti coinvolti possono utilizzare le applicazioni web sviluppate dal Sistema Tessera Sanitaria oppure chiedere alla società di software produttrici del gestionale che si sta utilizzando di aggiornarlo secondo le relative specifiche tecniche

Le società di software produttrici di gestionali per medici, farmacie, laboratori a chi possono rivolgersi se desiderano chiarimenti tecnici?

Le società di software possono contattare Sogei all’indirizzo mail gestionets@sogei.it ponendo il quesito di cui desiderano ricevere risposta. Prima di scrivere a tale indirizzo e porre quesiti tecnici si consiglia di consultare in maniera approfondita la documentazione presente nel sito, che contiene tutte le informazioni per lo sviluppo del software.

I medici, i farmacisti e i laboratori a chi possono rivolgersi se desiderano chiarimenti normativi o procedurali?

I medici, i farmacisti e i laboratori possono contattare Sogei al numero verde 800 030 070 lasciando un loro recapito telefonico per essere ricontattati.

Viene ricevuto un errore di tipo “bloccante” in fase di prescrizione oppure erogazione della ricetta elettronica dematerializzata: cosa bisogna fare?

Gli errori di tipo “bloccante” rappresentano le casistiche per cui la ricetta non può essere prescritta od erogata per anomalie riscontrate nei dati inviati al Sistema Tessera Sanitaria. La diagnostica spiega con un codice numerico di quattro cifre (che inizia per 1 per i medici e con 5 per gli erogatori, utile nelle eventuali comunicazioni con Sogei) e una frase esplicativa cosa è stato riscontrato di anomalo. Il medico o l’erogatore devono rimuovere l’errore bloccante per concludere il processo.

Viene ricevuto un “avviso” in fase di prescrizione oppure erogazione della ricetta elettronica dematerializzata: cosa bisogna fare?

Gli “avvisi” rappresentano le casistiche per cui si avvertono i medici o gli erogatori di determinate situazioni che possono essere utili per migliorare la qualità del dato inviato. Gli “avvisi” sono poco numerosi nel processo della ricetta elettronica ed avvertono ad esempio i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che l’assistito a cui si sta prescrivendo la ricetta non risulta al momento come proprio assistito nel Sistema Tessera Sanitaria in base alle informazioni inviate dalle Regioni: ciò può essere dovuto ad un disallineamento delle basi dati di cui è bene informare l’assistito, anche se la ricetta viene comunque registrata correttamente.

Il medico non dispone momentaneamente delle condizioni informatiche per prescrivere una ricetta elettronica dematerializzata: cosa deve fare?

In tali casi il medico deve compilare una ricetta cartacea del SSN (ricetta rossa). Tale regola vale anche nel caso di prescrizioni effettuate a domicilio.

Il farmacista oppure il laboratorio di erogazione specialistica non dispongono momentaneamente delle condizioni informatiche per erogare una ricetta elettronica dematerializzata: cosa devono fare?

In tali casi l’erogazione deve avvenire in base ai dati presenti nel promemoria cartaceo consegnato dal medico all’assistito. In seguito i dati di tali ricette erogate non in linea devono essere trasmesse con le procedure di invio “in differita”, spiegate nelle specifiche tecniche dell’erogazione pubblicate nel sito

Quali regole di prescrizione ed erogazione sono previste per le ricette elettroniche dematerializzate?

Le regole con cui il medico deve prescrivere e con cui i farmacisti e i laboratori di prestazioni specialistiche devono erogare sono le stesse seguite per le ricette cartacee del SSN (ricette rosse). Le cause di eventuali differenze sono da ricercarsi nel fatto che le ricette elettroniche rispettano le regole nazionali e/o regionali in maniera rigorosa, essendo supportate da controlli informatici, cosa che non avviene con le ricette cartacee.

Le ricette elettroniche dematerializzate possono essere erogate in tutta Italia, anche in regione differente da quella di prescrizione?

Sì, la regola vale sia per le ricette di prescrizioni specialistiche come di consueto, ma anche per quelle farmaceutiche, il che rappresenta una novità rispetto alle ricette cartacee del SSN, che hanno per tale ambito ancora valenza regionale.

Come viene calcolato l’eventuale ticket dovuto dall’assistito sulle ricette elettroniche dematerializzate farmaceutiche al di fuori della propria regione di iscrizione?

Il Sistema Tessera Sanitaria calcola in maniera automatica l’eventuale ticket dovuto per l’acquisto di farmaci, rendendolo noto al farmacista al momento dell’erogazione del farmaco. Il calcolo viene effettuato tenuto conto della regione di iscrizione sanitaria dell’assistito e non di quella di prescrizione o erogazione della ricetta: in tal modo ogni assistito paga in tutta Italia lo stesso ticket che pagherebbe nella sua regione d’iscrizione sanitaria. Solo nel caso in cui il farmacista non disponga momentaneamente di collegamento informatico con il Sistema Tessera Sanitaria viene applicato l’eventuale ticket secondo le regole della regione in cui risiede la farmacia.

Cosa non può al momento essere prescritto su ricetta elettronica dematerializzata?

Al momento si deve compilare una ricetta cartacea del SSN (ricetta rossa) per le seguenti prestazioni:

  • Farmaci appartenenti alle Tabella dei medicinali, sez. A, B, C, del D.P.R. 309/1990;
  • Farmaci assoggettati a ricetta limitativa e privi dell’obbligo della compilazione del piano terapeutico;
  • Farmaci di classe C anche se a favore di invalidi di guerra e vittime del terrorismo;
  • Ossigeno terapeutico;
  • Medicinali inclusi nel PHT sia dispensati in DPC che in doppia via;
  • Integrative regionali (diabetica, medicazioni, celiachia);
  • Richieste di ricovero ospedaliero e in generale tutto ciò che non sia diagnostica ambulatoriale.

Come devono essere presentate le ricette elettroniche dematerializzate nella Distinta contabile riepilogativa (DCR)?

Le farmacie e i laboratori di erogazione specialistica devono far riferimento agli uffici preposti della propria ASL per conoscere le norme regionali in merito, in quanto non esiste un’unica regola nazionale sull’argomento.

Quali sono le fasi di processo di una ricetta elettronica dematerializzata?

In tali casi il medico deve compilare una ricetta cartacea del SSN (ricetta rossa). Tale regola vale anche nel caso di prescrizioni effettuate a domicilio.

  • 1. Prescrizione: effettuata dal medico pone la ricetta nello stato “da erogare”.
  • 2. Presa in carico: effettuata dagli erogatori quando ne leggono i codici a barre pone la ricetta nello stato “in corso di erogazione”. La presa in carico è fondamentale per non permettere a nessun altro erogatore di trattare la stessa ricetta.
  • 3. Erogazione singola: solo per ricette farmaceutiche quando vengono venduti i farmaci di una stessa ricetta in momenti differiti pone la ricetta nello stato “erogazione singola”.
  • 4. Chiusura erogazione: effettuata dagli erogatori quando terminano di trattare un’erogazione pone la ricetta nello stato “erogata”. Se è stato erogato tutto ciò che era stato prescritto l’erogazione si dice totale; se è stato erogato solo parte di quello che era stato prescritto l’erogazione si dice parziale.
  • 5. Annullamento: effettuata da medici ed erogatori pone la ricetta nello stato “annullata”.

Chi e quando può annullare una ricetta elettronica dematerializzata?

Una ricetta elettronica dematerializzata può essere annullata:

  • dal medico se ancora nessuna farmacia o laboratorio l’ha presa in carico;
  • dall’erogatore se la stessa è stata erogata totalmente o parzialmente.

L’annullamento degli erogatori deve riportare una causale che può essere relativa ad una modifica dei soli dati contabili senza il rilascio della presa in carico oppure ad un totale annullamento dell’erogazione con rilascio della presa in carico e conseguente possibilità per altri erogatori di trattare la stessa ricetta.

Si può cambiare la data di erogazione di una prestazione già comunicata?

  • No, se la causale di annullamento è “modifica dei soli dati contabili senza il rilascio della presa in carico della ricetta”;
  • , se la causale di annullamento è “rilascio della presa in carico della ricetta”; tale annullamento comporta che la ricetta venga nuovamente presa in carico, come se fosse la prima volta: tale data è quella del giorno in cui si effettua informaticamente l’operazione, il che comporta che la data di erogazione di una prestazione non può essere minore della data di presa in carico.

Quali controlli vengono attivati per il PNGLA 2010-2012?

Di seguito vengono sintetizzati i controlli previsti dal PNGLA 2010-2012:

Impostare il campo tipoaccesso obbligatorio (DA PARTE DEL MEDICO) se viene inserita una prestazione ricompresa nel pool di prestazioni PNGLA 2010-2012

SE prestazione_PNGLA

SE tipoaccesso=1

I campi:

classepriorita  (DA PARTE DEL MEDICO)

garanziatempimax, dataprenotazione|dataerogazione (DA PARTE DELL’EROGATORE)

devono essere obbligatoriamente valorizzati.

Dal 1 febbraio 2019 vengono bloccate le prestazioni ed erogazioni di ricette dematerializzate (DM 2 nov 2011) che non rispettano la regola di cui sopra con l’emissione dei seguenti diagnostici:

- Medico

  • 1301 - La classe di priorita' (U,B,D,P) e' obbligatoria per la prestazione prescritta
  • 1302 - Il Tipo Accesso (primo accesso o altro accesso) e' obbligatorio per la prestazione prescritta

- Erogatore specialistico

  • 5231 - L'indicazione della garanzia dei tempi massimi di attesa e' obbligatoria per la prestazione erogata
  • 5232 - La data di prenotazione e' obbligatoria per la prestazione erogata

Dal 1 marzo 2019 (relativamente all’invio di dati delle erogazioni effettuate a partire dal 1 febbraio 2019) verranno forniti avvisi non bloccanti nelle ricevute degli invii comma 5/11 ex art.50