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Risposte alle domande più frequenti

Come va calcolato il reddito complessivo del nucleo familiare?

Per reddito complessivo fiscale ai fini dell’esenzione è da intendersi il reddito del nucleo familiare fiscale (la cui definizione si trova nel seguente punto) quale risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi, come somma dei redditi al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia.

Il reddito è rilevabile dai seguenti modelli:

  • mod. CUD 2014 redditi 2013: parte B dati fiscali, somma degli importi di cui ai punti 1 e 2;
  • mod. 730 2014 redditi 2013: prospetto di liquidazione mod. 730-3 importo di cui al rigo 11 + importo di cui al rigo 6;
  • mod. UNICO 2014 redditi 2013: quadro RN, importo di cui al rigo RN1, colonna 1.

Che cosa si intende per "nucleo familiare" ai fini dell’esenzione?

Fanno parte del nucleo familiare ai fini fiscali, quindi anche ai fini dell’esenzione dal pagamento del ticket: il dichiarante, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se non a carico), i figli, le altre persone conviventi e le altre persone a carico ai fini Irpef, per le quali spettano detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore a € 2.840,51. Non si considera, quindi, il nucleo anagrafico che risulta dallo stato di famiglia, ma solo il nucleo fiscale.

Quali familiari possono essere considerati "familiari a carico"?

I familiari a carico sono quelli non fiscalmente indipendenti, per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali, perché il loro reddito è inferiore a € 2.840,51. Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.

Le disposizioni vigenti in materia di filiazione sono state riviste con il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014, che attua nell’ordinamento il principio di unicità dello stato di figlio, superando ogni distinzione tra figli legittimi e naturali. Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • i discendenti dei figli;;
  • i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);;
  • i generi e le nuore;;
  • il suocero e la suocera;;
  • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);;
  • i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).;

Le persone, pur conviventi, che dispongono di redditi propri costituiscono, con l’eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.